Stralcio articoli del Regolamento interno dell’Associazione savonese

 “A CAMPANASSA”

Il Presidente, a norma di statuto e in adempimento delle decisioni del Consiglio Grande, dispone la pubblicazione sul sito web dell’Associazione A Campanassa, degli articoli del “Regolamento” come modificati dal Consiglio Grande nella seduta del 30 aprile 2021, affinché i soci che parteciperanno all’Assemblea del 13 maggio 2021, ne prendano visone e conoscenza.

In appresso, pertanto vengono trascritti detti articoli, che, per facilitare la lettura, limitatamente alle parti modificate, sono colorati in Rosso.

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…………….. omissis …………….

            Art. 5 – Commissioni di Studio

Le Commissioni di Studio, di cui all’art. 10 dello Statuto Sociale, composte da un numero di persone decise dal Consiglio Grande, a seconda delle necessità, devono essere formate ed attivate entro due mesi dall’insediamento del Consiglio Grande ed il loro mandato si conclude unitamente a quello del Consiglio. Ogni Commissione nomina un Presidente ed un Segretario, ovvero un Coordinatore, con il compito di condurre i lavori di competenza e di mantenere i contatti con il Consiglio Grande. Esse sono:

(art. 5 segue invariato)

…………….. omissis …………….

Art.  8 – Soci “Magnifeghi” – Libro di Rovere

I soci che abbiano venticinque anni di ininterrotta anzianità, quali membri della Associazione, saranno insigniti della qualifica di “Magnifeghi”.

Ad essi sarà consegnato, in occasione del venticinquesimo anno di anzianità, durante la riunione annuale del Parlamento Generale, diploma d’onore e distintivo bordato d’argento.

(art. 8 segue invariato)

 …………….. omissis …………….

Art. 11 – Elettorato passivo

 …………….. omissis …………….

I candidati elettori saranno scelti – a norma dell’art. 13 del presente Regolamento – tra i Soci aventi diritto a partecipare alla elezione degli Organi Sociali fatta salva, per i Revisori dei Conti, la norma che prevede l’inserimento di uno o più componenti iscritti all’Albo dei Revisori contabili.

Dall’Officio del Bussolo sono valutati requisiti di ineleggibilità:

  1. violazione dell’art. 6 comma 3 dello Statuto;
  2. assenza non giustificata a più di tre riunioni, anche non consecutive, dell’Organo di appartenenza, nel corso del mandato ricevuto antecedente alle elezioni di rinnovo delle cariche sociali;
  3. provvedimento di esclusione da componente l’Organo dell’Associazione, nel corso del mandato ricevuto, antecedentemente alle elezioni di rinnovo delle cariche sociali;
  4. dimissioni volontarie presentate quale componente l’Organo dell’Associazione, nel corso del mandato ricevuto, antecedentemente alle elezioni di rinnovo delle cariche sociali;
  5. limitatamente al Presidente, aver ricoperto detta carica per tre mandati, anche non consecutivi, per il periodo di anni uno, dalla scadenza dell’ultimo mandato ricevuto e svolto, anche parzialmente.

Art. 12 – Officio del Bussolo (Commissione elettorale)

Articolo invariato, nei contenuti, fatta eccezione per l’aumento dei termini di scadenza degli adempimenti a carico della Commissione elettorale, come suggerito dalla detta Commissione, in occasione delle ultime elezioni, per consentire un miglior svolgimento ed adempimento della procedura elettorale………

(art. 13 segue invariato)

 …………….. omissis …………….

Art. 13 – Compiti e attribuzioni della Commissione elettorale – Procedimento per le operazioni elettorali

Per partecipare alle elezioni, quale candidato, occorre inviare la propria manifestazione di interesse alla Segreteria dell’Associazione che provvederà a consegnarla alla Commissione elettorale. 

La manifestazione di interesse (o richiesta di candidatura) comporta l’espressa manifestazione di volontà e, quindi, l’impegno scritto a collaborare attivamente e con continuità, per tutto il periodo del mandato, alla gestione e realizzazione delle delibere del Consiglio Grande e all’attuazione degli scopi associativi, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

La Commissione elettorale valuterà i criteri di scelta e i requisiti di cui all’art. 11 del presente Regolamento, a suo insindacabile giudizio.

Tra i criteri di scelta a disposizione della Commissione elettorale essa darà la preferenza ai giovani, favorendo un equilibrio di rappresentatività a uomini e donne in pari misura; darà la preferenza a coloro che hanno fornito il loro contributo e, particolarmente negli ultimi tre anni, collaborato fattivamente, al raggiungimento degli scopi sociali.

L’acclarata mancanza di collaborazione, le assenze prolungate dei Consiglieri uscenti alle manifestazioni dell’Associazione, il non aver dato esecuzione a impegni assunti e/o a incarichi ricevuti, senza giustificazione o motivazione idonea, possono essere considerati motivi ostativi alla candidatura, anche in ossequio alla norma statutaria o regolamentare vigente.

La manifestazione di interesse non crea alcun diritto a favore del proponente e la Commissione elettorale, valutata la domanda, darà notizia dell’esito al medesimo.

Solamente con l’invito fatto pervenire dalla Commissione elettorale, si ottiene la qualifica di candidato con conseguente diritto a partecipare alla tornata elettorale, purché il socio sia in regola nel rapporto associativo, con l’avvenuto pagamento della quota anche per l’anno sociale in corso.

La manifestazione di interesse, se spedita per posta, dovrà essere firmata dal mittente ed accompagnata da un documento valido di identità; se consegnata a mano in segreteria, sarà valida solo se certificata dalla segreteria che la consegna del plico è stata personalmente effettuata dal richiedente medesimo.

La Commissione elettorale, nella sua prima seduta determinerà il periodo entro il quale dovrà essere inviata la Manifestazione di interesse. La Manifestazione di interesse non sarà ritenuta valida se spedita o fatta pervenire al di fuori del periodo stabilito dalla Commissione elettorale.

 La Manifestazione di interesse potrà essere inviata solamente per una sola delle cariche di elezione: Consigliere, Sindacatore, Proboviro.

Le sedute della Commissione elettorale saranno valide, purché siano presenti almeno tre Commissari (su 5).

Le sedute della Commissione elettorale non sono pubbliche e i verbali delle riunioni saranno custoditi presso la segreteria e disponibili solo ad elezioni concluse, con la proclamazione degli eletti.

I commissari sono tenuti alla riservatezza e alla segretezza circa lo svolgimento delle funzioni inerenti alla carica.

I componenti la Commissione Elettorale entrano in carica con la delibera di ratifica Assembleare e cessano al momento della proclamazione degli eletti.

La carica di commissario componente la Commissione Elettorale è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.

Art. 21 – Gruppo musicale

(art. 21 segue invariato)

Art. 22 – Videoconferenza

L’assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci presenti.

La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e, dove, pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nelle forme statutarie.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci: i lavori dell’Assemblea e le decisioni assunte fino alla sospensione saranno ritenute valide ed efficaci.

In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nella ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

Per il Consiglio Grande, sono ammesse le riunioni in videoconferenza con le stesse regole previste nel presente articolo.

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Il Presidente dà atto che lo stralcio del REGOLAMENTO, sopratrascritto, è conforme all’originale, nella sua completezza, formato da 22 fogli dattiloscritti su una sola facciata, composto da 22 articoli, così come modificato agli artt. 5), 8), 11), 12), 13), 21), e 22), dal Consiglio Grande dell’Associazione A Campanassa, riunito in video conferenza su piattaforma Zoom, in data 30 aprile 2021 ai sensi del D.L. “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid” del 31 marzo 2021 che elimina le limitazioni per gli O.d.V. dall’articolo 106, comma 8-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed il D.L. n. 44 del 1^ aprile 2021, allegato, quale parte integrante, al verbale della riunione del Consiglio, sottoscritto dai Consiglieri presenti e da conservarsi agli atti ufficiali dell’Associazione. Savona, 30 aprile 2021.

Dall’Anziania, Savona 3 maggio 2021

Il Presidente

Dante Mirenghi

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